Il medico è responsabile dei danni provocati al paziente, dolosamente o colposamente, sia in forza delle regole della responsabilità contrattuale che a titolo semplicemente extracontrattuale. Tali fonti della responsabilità trovano fondamento nelle decisioni e nelle sentenze dei Tribunali italiani, oltre che essere oggetto di uno studio in continua evoluzione da parte dei giuristi universitari.

La responsabilità è definita contrattuale ove il medico stipuli direttamente con il paziente un contratto d’opera professionale; mentre è extracontrattuale quando l’operatore risulta essere lavoratore subordinato alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata, non mantenendo con il paziente alcun rapporto contrattuale diretto.

A ben vedere, la questione è spinosa. Manca nei codici e nelle legge italiana, una normativa vera e propria, pensata ad hoc esplicitamente per dirimere le questioni relative alla malasanità. Inutile sottolineare che quella dei medici è una categoria molto protetta nel nostro Paese e gode del favore dei grandi interessi delle case farmaceutiche oltre che di notevoli appoggi nel mondo politico. Al fine di supplire tale carenza legislativa, gli studiosi e le corti di giustizia hanno creato una figura giuridica nuova, che prende il nome di responsabilità medica da “contatto sociale”. Si tratta di quel particolare rapporto che prende origine dalla componente fiduciaria che lega il sanitario al paziente, e che rientra nella più ampia specie della responsabilità di natura extracontrattuale: il medico – ed il personale sanitario in genere – diventano direttamente e personalmente responsabili, anche in solido con la struttura ospedaliera o sanitaria cui appartengono, nel momento in cui essi instaurano un rapporto con il paziente, non inquadrabile in una qualsiasi e diversa fattispecie contrattuale prevista espressamente dal nostro codice civile.

La responsabilità da contatto sociale fa scaturire una notevole serie di ripercussioni e spiega effetti giuridici sia sul piano civile che sul piano penale; per questo motivo, il Parlamento Italiano ha approvato la legge 189/2012, istituendo un apposito fondo di solidarietà per i rischi sanitari, stanziato risorse destinate ad alleviare i danni cagionati ai pazienti che siano stati vittime di medical malpractice, ovvero di negligenza ed imperizia, o addirittura di vere e proprie violazioni dei regolamenti e delle linee guida, stabilite dal Ministero della Sanità e dall’arte medica, nella diagnosi e terapia delle patologie, nonché nel corso dell’intervento chirurgico. Il fondo in parola è alimentato dai versamenti provenienti dalle compagnie assicurative e dagli stessi professionisti.